Legge 19 Marzo 1990 n. 55
modificata ed integrata dalla legge 18 Gennaio 1992, n. 16.
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione dei pericolosità sociale.
(Omissis)
Art. 18
7. L'appaltatore di opere
pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è,
altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese
subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa Edile, assicurativi ed antinfotunistici, nonchè copia del piano
di cui al comma 8. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonchè di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo
di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo di cantiere. L'affidatario
è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi
di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.
(Omissis)