Decreto del Presidente della Repubblica 25 Gennaio 2000 n. 34
Regolamento recante istituzione del sistema
di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo
8 della legge 11 Febbraio 1994, n. 129, e successive modificazioni.
(Omissis)
Art. 18 Requisiti di ordine speciale
1. I requisiti d'ordine speciale
occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacità
economica e finanziaria è dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 22,
realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non
inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale
netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all'articolo
2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo.
3. La cifra di affari relativa alla attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
5. La adeguata idoneità
tecnica è dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo
26;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto
della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica
richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo
22;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della
richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria,
di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria,
di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione
richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo
22.
6. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 22, comma 7.
7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1) della legge, oppure affidati in concessione, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.
8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
9. L'ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.
10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra: di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali eper le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composta a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonchè da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuti all'INPS e all'INAIL ed alle Casse Edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.
13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi. Un direttore tecico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
15. Qualora la percentuale
dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10
fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d'affari
di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei
medesimi commi 8 e 10, la cifra d'affari stessa è figurativamente e proporzionalmente
ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d'affari così
figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui
al comma 2, lettera b).
(Omissis )
Art. 22 Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati
1. La cifra d'affari in lavori e gli importi
dei lavori previsti rispettivamente all'articolo 18, comma 2, lettera b), e
all'articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nel quinquennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
2. Fino al 31 Dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie
OG5, OG9 e OG10, gli importi previsti all'articolo 18, comma 5, lettera b),
sono quelli realizzati nei migliori cinque anni del decennio antecedente la
data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
3. I lavori di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati
nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
4. Fino al 31 Dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e
OG10, i lavori di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati
nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
5. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati
ed ultimati nel periodo in cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi
eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente
o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione
del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli
stessi.
6. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto
del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze
definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore
diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.
7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità
allo schema di cui all'allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei
committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon
esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene
indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti
alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi
archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi
eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata
in vigore del presente regolamento.
8. I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi
in copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio. L'autorità
provvede ai necessari riscontri a campione.
(Omissis)
Art. 28 Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento
generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare
agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora
in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al
15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori
è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire
la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto
vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
2. Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali,
le imprese devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono
eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle
autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono
i lavori eseguiti.
3. I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente
titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta; la loro
sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
vigenti in materia.
(Omissis)