DPCM 10 Gennaio 1991 n. 55
Disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonchè disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare.
(Omissis)
Art. 9 Adeguamento dei capitolati speciali alla Legge 19 Marzo 1990, n. 55
1. La documentazione di avvenuta denuncia agli
enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed enti infortunistici,
deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta
giorni dalla data del verbale di consegna.
2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed
assicurativi nonchè di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.
Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica
di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
3. Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dall'articolo
18, comma 8, della legge 19 Marzo 1990, n. 55, deve essere consegnato all'Amministrazione
e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque
non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
4. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore,
per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'appaltatore.
5. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto
obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
6. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
(Omissis)