Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000 n. 72
"Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi"
Art. 1 Campo d'applicazione
1. Il presente decreto si applica alle imprese
stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, le quali,
in occasione di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore,
per conto proprio e sotto la loro direzione, in territorio nazionale italiano,
nell'ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione di
servizi che opera in territorio italiano, ovvero distaccano un lavoratore in
territorio nazionale italiano, presso un'unità produttiva della medesima
impresa o presso altra impresa appartenente allo stesso gruppo, purchè
in entrambi i casi durante il periodo di distacco continui ad esistere un rapporto
di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa distaccante.
2. Il presente decreto non si applica alle imprese della marina mercantile con
riguardo al personale navigante.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite
in uno Stato non membro che si trovano in una delle situazioni indicate al comma
1.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende
per "lavoratore distaccato" il lavoratore abitualmente occupato in
uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che, per un periodo
limitato, svolge il proprio lavoro in territorio nazionale italiano.
2. Il periodo limitato di cui al comma 1 è tale quando la durata del
distacco del lavoratore in territorio nazionale italiano sia sin dall'inizio
predeterminata o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo.
Art. 3 Condizioni di lavoro
1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui
all'articolo 1, comma 1, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il
periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, nonchè dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili
ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel
luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività in
posizione di distacco.
2. Le disposizioni di legge e di contratto collettivo in materia di durata minima
delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso
quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori
di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un
contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene
fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa
di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato
disposto il distacco, non è superiore ad otto giorni. La disposizione
di cui al presente comma non si applica alle attività del settore edilizio
individuate nell'allegato A del presente decreto legislativo.
3. Gli imprenditori che appaltano servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria
di un appaltatore transnazionale, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere
ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo
e ad assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli spettanti ai
lavoratori da loro dipendenti.
4. I diritti spettanti ai prestatori di lavoro dipendenti dall'appaltatore transnazionale
possono essere esercitati nei confronti dell'imprenditore appaltante durante
l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione del medesimo.
Art. 4 Applicabilità alle imprese di lavoro temporaneo
1. Le imprese stabilite in uno Stato membro
dell'Unione europea diverso dall'Italia che, in quanto imprese fornitrici di
lavoro temporaneo, distaccano un lavoratore presso un'impresa utilizzatrice
avente la propria sede o un'unita produttiva in territorio nazionale italiano,
sono soggette alle disposizioni della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive
modificazioni, purchè durante il periodo della fornitura continui ad
esistere un rapporto di lavoro fra il lavoratore distaccato e l'impresa fornitrice
di lavoro temporaneo.
2. L'autorizzazione prevista dall'articolo 2 della citata legge n. 196 del 1997
non è richiesta alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui al
comma 1 che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo
equivalente, rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro
dell'Unione europea diverso dall'Italia.
3. L'attestazione di equivalenza del provvedimento di cui al comma 2 è
rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta
giorni dalla richiesta dell'impresa interessata e comporta la contestuale iscrizione
dell'impresa interessata e comporta la contestuale iscrizione all'albo di cui
all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 196 del 1997. Il procedimento
di rilascio dell'attestazione è disciplinato con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 5 Collaborazione amministrativa e cooperazione in materia di informazione
1. Ai fini della collaborazione amministrativa
in attuazione delle disposizioni del presente decreto l'organismo nazionale
competente è la Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
2. Le richieste motivate di informazioni da parte delle competenti autorità
degli altri Stati membri dell'Unione europea, in ordine ai rapporti di lavoro
dei lavoratori distaccati ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 4, sono evase
dalle direzioni provinciali del lavoro.
Art. 6 Giurisdizione
1. Il lavoratore distaccato che presta o ha
prestato attività lavorativa nel territorio dello Stato italiano può
far valere i diritti e reclamare la tutela delle condizioni di lavoro garantiti
dagli articoli 3 e 4 anche avanti all'autorità giudiziaria di altro Stato
con il quale esista convenzione internazionale in tema di giurisdizione in materia
di rapporti di lavoro.
2. Qualora per la risoluzione delle controversie di cui al comma 1 venga adita
l'autorità giudiziaria italiana, non si applica l'articolo 410 del codice
di procedura civile.
Art. 7 Verifica
1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate
dal presente decreto, anche ai fini dell'eventuale esercizio del potere legislativo
delegato di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Allegato A (riferimento art. 3, comma
2)
Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, comprendono
tutte quelle del settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento,
la manutenzione, la modifica o l'eliminazione di edifici e in particolare i
lavori seguenti:
1) scavo;
2) sistemazione;
3) costruzione;
4) montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
5) assetto o attrezzatura;
6) trasformazione;
7) rinnovo;
8) riparazione;
9) smantellamento;
10) demolizione;
11) manutenzione;
12) manutenzione lavori di pittura e di pulitura;
13) bonifica.