IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

 

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva

La legge n. 266/2002 ed il Decreto Legislativo n. 276/2003 hanno stabilito che Inps, Inail e Cassa Edile stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Per Documento Unico di Regolarità deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmentela regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia.
La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonchè i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA). Il DURC potrà poi essere utilizzato ai fini del rilascio dell'attestazione SOA e in tutti i casi in cui sia necessario ai fini dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.

Chi può richiedere il DURC

Sulla base della disposizione in esame, richiedente principale del Documento Unico è l'Impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria previste di delega (cd. Intermediari). Sono soggetti richiedenti il DURC anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA.

Il DURC potrà essere richiesto:


Modalità di richiesta:

Il Documento unico potrà essere richiesto, alternativamente:
- in via telematica (modalità principale);
- rivolgendosi allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili;
In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubbliva appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.


Richiesta telematica

La richiesta per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:
- Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, inrmediari, Stazioni Appaltanti ed Enti;
- Portale verticale Inail (www.inail.it) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale Inps (www.inps.it) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale Casse Edili (per Frosinone www.cemafr.it).
In caso di accesso tramite Portale Inail o Portale Inps, l'utente (azienda o intermediario), per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line. In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai fini del rilascio del Documento Unico, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati della validità della delega e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso anche agli altri Enti.
In caso di accesso tramite il Portale telematico "Sportello Unico Previdenziale" verranno rilasciati alle altre tipologie di utenti (diversi da aziende ed intermediari) appositi codici di accesso.
Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall'utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico. La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l'inoltro della richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del Cip (codice identificativo pratica). Il Cip, che individua lo specifico appalto e viene rilasciato solo ad inoltro della richiesta, dovrà essere indicato per ogni richiesta, relativa allo stesso appalto, successiva alla prima.


Richiesta allo Sportello

Lo Sportello Unico è costituito presso le Casse Edili per tutte le imprese che applichino uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore edile delle associazioni firmatarie la Convenzione del 15 Aprile 2004.
Il soggetto responsabile, ovvero un suo delegato, si presenta presso qualsiasi Struttura territoriale di uno degli Enti convenzionati per acquisire la modulistica e le eventuali informazioni per la richiesta del DURC. L'utente, inoltre, può prelevare la modulistica anche on-line utilizzando i canali telematici nei quali è presente lo specifico servizio. Il soggetto responsabile, o il suo delegato, compila il modulo predisposto per la richiesta del DURC, inserendo i dati anagrafici identificativi della Ditta e le informazioni necessarie alla verifica di regolarità assicurativa e/o contributiva.
Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all'utente le informazioni omesse assegnandogli un termine, non superiore a dieci giorni, con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile. L'operatore ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, debitamente sottoscritto dal richiedente in ogni sua pagina, inoltra la stessa attraverso il canale tematico e rilascia all'utente l'attestazione, contenente anche il Cip, prodotta dalla procedura dell'avvenuto inoltro della richiesta.