Ricordiamo, in base all'art. 12 del Contratto Integrativo Provinciale del 1981 e seguenti:
"Le parti concordano di accantonare mensilmente presso la Cassa Edile la quota relativa al trattamento di fine rapporto.
Con tale meccanismo l'obbligazione afferente tale trattamento viene trasferita automaticamente dall'azienda alla Cassa Edile.
Si demanda al Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile la regolamentazione delle modalità dei versamenti e delle erogazioni, fermo restando che comunque sarà facoltà dell'Istituto di procedere coattivamente al recupero delle somme del titolo in esame".